Barche ferme e leasing nautico: per le marine italiane brutte notizie dall’Agenzia delle Entrate
La riposta a un interpello comporta un maggior onere in termini di Iva sulle unità in leasing che avevano programmato il rimessaggio nell’Ue e innesca dubbi applicativi laddove ad esempio le operazioni di manutenzione siano effettuate senza spostamento dell’unità in cantiere
Contributo a cura Contributo a cura di dott.ssa Carla Bellieni (studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni) e prof. avv. Benedetto Santacroce (studio Santacroce & Partners)
Nell’applicazione dell’IVA sul leasing nautico va segnalata una importante novità: la Risposta ad interpello N. 430 pubblicata ieri sera dall’Agenzia delle Entrate afferma che nell’utilizzo di una imbarcazione da diporto nell’ambito dei contratti di leasing nautico rilevante ai fini dell’art. 7-sexies, primo comma, lettera e-bis, del D.P.R. 633/1972 va considerato rilevante al calcolo anche il periodo in cui lo yacht – armato o meno che sia, sia esso in banchina o in rimessaggio a terra – stazioni, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell’Unione.
Seguendo l’interpretazione fornita ieri sera dall’Agenzia non si configura utilizzo “nel solo caso in cui l’unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione”.
Come ben noto agli operatori del settore, la Legge di Bilancio 2020 e il decreto semplificazioni dello stesso anno avevano determinato, per i contratti conclusi dal primo novembre 2020: (i) il superamento delle percentuali forfettarie fin dal 2002 previste dall’Agenzia per superare le difficoltà connesse alla prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione in acque territoriali, (ii) la tassazione in proporzione all’utilizzo in ambito unionale effettivo e idoneamente documentato. La nozione di utilizzo rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta è contenuta nel Provvedimento attuativo della modifica normativa (Provvedimento Direttoriale 29/10/2020 Prot.n. 341339/2020) che ha definito utilizzo rilevante “le settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione di quelli tra cantieri o porti per motivi tecnici”.
Nella Risposta ad interpello n. 430/2023, l’Agenzia ha ritenuto evidentemente discostarsi dal tenore del predetto Provvedimento Prot.n. 341339/2020 e ha in particolare negato che siano escluse da tassazione, come invece ritenuto corretto dalla società istante sulla scorta della definizione del 2020: “le settimane in cui l’imbarcazione: a) non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, oppure quando è in cantiere per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extra-UE; b) è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari”. Ciò determina, per gli operatori che avevano fatto affidamento sul tenore letterale del Provvedimento del 2020, un maggior onere in termini di IVA sulle unità in leasing che avevano programmato il rimessaggio nell’UE e innesca delicati dubbi applicativi laddove ad esempio le operazioni di manutenzione siano effettuate senza spostamento dell’unità in cantiere.
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