Annullata la confisca di uno yacht con bandiera del Delaware attraccato nel porto di Ravenna
Bocciata la tesi dell’amministrazione doganale che riteneva sufficiente, per la perdita dello status unionale, la sola iscrizione dello yacht nei registri di uno stato extra-Ue, senza necessità di una concreta fuoriuscita dal territorio dell’Ue
Contributo a cura di avv. Diego Zucal *
* Studio Giovanardi legale e tributario
In un precedente intervento in questa rivista (23 luglio 2023) è stato rilevato come le cronache giornalistiche, con una certa frequenza, raccontino di yacht sequestrati o confiscati dall’Amministrazione finanziaria per violazione della normativa doganale. In simili casi l’ipotesi accusatoria è tipicamente quella di contrabbando (penale o amministrativo), scaturente dall’omessa presentazione, da parte dell’armatore o di chi abbia il “controllo fisico” del natante, di una dichiarazione di importazione definitiva del bene.
All’intero di tale contesto era stata sottoposta all’attenzione del lettore la decisione della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Imperia (sentenza 4 luglio 2023 n. 94), che aveva dichiarato illegittima la confisca di un natante attraccato al porto di Imperia, battente bandiera extra-UE, per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni sancito all’art. 42 del Codice doganale dell’Unione (Reg. 953/2013).
Appare opportuno dare ora evidenza di un’ulteriore interessante pronuncia, questa volta emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ravenna (sentenza 15 luglio 2024 n. 264).
I fatti di causa sono i seguenti. A seguito di controllo, effettuato congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, quest’ultima ha contestato a un cittadino italiano l’omessa presentazione della dichiarazione di importazione di un’imbarcazione battente bandiera del Delaware attraccata nel porto di Ravenna. Ne è scaturito un provvedimento prima di sequestro e, poi, di confisca della barca.
Il contribuente ha impugnato l’atto di confisca dinanzi al Giudice fiscale. In sede di ricorso è stato eccepito che, nonostante la presenza di una bandiera extra-Ue, la barca risultava in precedenza immatricolata in Italia, dove era stata regolarmente assolta l’imposta sul valore aggiunto. Lo yacht, inoltre, non era mai stato oggetto di esportazione, in quanto mai fuoriuscito dalle acque territoriali unionali. Il bene, pertanto, non aveva perso il proprio status di merce unionale, di talché l’armatore non era tenuto alla presentazione di alcuna dichiarazione di importazione. Nessuna ipotesi di contrabbando poteva, dunque, dirsi perfezionata.
Il Giudice fiscale di Ravenna ha accolto la sopracitata tesi, rilevando come il Codice doganale dell’Unione preveda che le merci unionali “diventano non unionali quando: a) sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione. (…)” (art. 154 Reg. 952/2013). Un natante, quindi, non perde la qualifica di bene comunitario a fronte di un mero cambio di bandiera.
La pronuncia si sofferma, altresì, sul tema della navigazione costiera, rilevando che “l’esportazione, agli effetti del diritto doganale e con riferimento a natante portante bandiera di Stato extra UE, richiede, quanto meno, la prova che il natante abbia navigato in alto mare, dove, secondo il diritto internazionale, l’imbarcazione è soggetta alla giurisdizione dello Stato di bandiera”.
In buona sostanza, è stata bocciata la tesi dell’Amministrazione doganale che riteneva sufficiente, per la perdita dello status unionale, la sola iscrizione dello yacht nei registri di uno stato extra-Ue, senza necessità di una concreta fuoriuscita dal territorio dell’Ue, come invece impone l’art. 154 del Codice doganale dell’Unione.
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