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Novità per le società estere che effettuano charter nautico in Italia

Gli yacht commerciali di proprietà estera che intendono effettuare charter con partenza dall’Italia devono obbligatoriamente nominare un rappresentante fiscale

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
24 Aprile 2025
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Cinzia Farinetti

Contributo a cura di Cinzia Farinetti *

* Dottore commercialista 

 

La nostra Amministrazione Finanziaria negli ultimi anni ha rafforzato l’attività di controllo sulle operazioni effettuate dalle società estere attraverso la nomina di un rappresentante fiscale italiano al fine di contrastare abusi e fenomeni di evasione fiscale.

Si è arrivati così all’introduzione di nuove regole di nomina, di garanzia e di pubblicità dell’attività di rappresentanza introducendo delle modifiche al testo unico IVA italiano (D.P.R. 633/1972).

Il Decreto Legislativo n. 13 del 12/02/2024, nell’art 4 dedicato alla “Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva”, ha così modificato sia l’art. 17, 3° comma, che disciplina l’obbligo di nomina del rappresentante fiscale per i soggetti non residenti che intendono svolgere attività commerciale in Italia, sia l’art. 35, che disciplina, tra le altre cose, l’obbligo di inserimento in un motore di ricerca comunitario (Vies), dei soggetti passivi abilitati ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Tralasciando le modifiche imposte con l’inserimento del comma 7-quater nell’art. 35, in quanto impattano in maniera meno significativa nel settore della nautica da diporto, è invece opportuno analizzare quali novità sono state introdotte nell’art. 17 perché di grande interesse anche per il settore del turismo nautico.

Gli yacht commerciali di proprietà estera che intendono effettuare charter con partenza dall’Italia devono obbligatoriamente nominare un rappresentante fiscale al fine di adempiere tutti gli obblighi imposti dalla normativa IVA del nostro Paese.

Fino al 12 Febbraio 2024 non vi erano previsioni normative che disciplinassero i requisiti che il rappresentante fiscale italiano dovesse avere per poter svolgere tale ruolo, seppur di notevole impatto fossero le implicazioni di responsabilità legate a questa figura.

Il rappresentante fiscale, infatti, “risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto” (Art. 17, 3° comma). Questo significa che qualsiasi errore, od omissione, in ambito di applicazione, e versamento, dell’IVA per l’attività svolta dalla società armatrice estera può essere contestata direttamente al rappresentante fiscale.

Con le novità normative introdotte, che hanno trovato finalmente compimento con l’emanazione, il 17/04/2025 scorso, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186368, si è giunti a delineare una figura di rappresentante fiscale maggiormente “qualificato” sia in termini di onorabilità, sia in termini di copertura patrimoniale a garanzia delle obbligazioni assunte con la nomina.

In particolare, tutti i soggetti che intendono svolgere l’attività di rappresentanza per una società armatrice estera dovranno, preventivamente, consegnare alla nostra Amministrazione Finanziaria un’attestazione di possesso di determinati requisiti soggettivi  di onorabilità e compliance (assenza di condanne e procedimenti penali per reati finanziari oltre ad assenza di violazioni gravi di norme tributarie) e una garanzia patrimoniale consistente in una fideiussione bancaria o assicurativa o, in alternativa, un deposito cauzionale in titoli di Stato. L’importo obbligatorio di tale garanzia varia a seconda del numero dei soggetti rappresentati e va da un minimo di € 30.000 per chi ha in rappresentanza da 2 a 9 società estere, fino a € 2.000.000 per chi ne ha più di mille.

Solo i rappresentanti italiani che depositeranno correttamente i nuovi documenti richiesti saranno inseriti in una banca dati pubblica, accessibile via web dal sito dell’Agenzia delle Entrate, che ne sancirà il possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente.

A chi ha già incarichi di rappresentanza fiscale sono stati assegnati 60 giorni di tempo (dalla pubblicazione del Provvedimento n. 186368 citato) per depositare attestazione e garanzia, pena la cancellazione d’ufficio della partita iva aperta per conto della società armatrice (in realtà è previsto un periodo di ulteriori 60 giorni in cui il rappresentante inadempiente, su comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, può ancora mettersi in regola).

Da quanto fin qui esposto, si delinea un periodo di intenso lavoro da parte dei rappresentanti fiscali italiani chiamati a verificare, in primis, il possesso dei requisiti soggettivi in capo ai soggetti persone fisiche che svolgono già questo ruolo in prima persona, o come rappresentanti legali delle società che hanno acquisito l’incarico, ma, in seconda battuta ed in maniera più impegnativa, sarà necessario per loro reperire sul mercato la forma di garanzia idonea ed a condizioni economiche più vantaggiose (senza contare l’importante impegno di comunicazione per informare i soggetti esteri rappresentati).

L’impatto dalla parte degli armatori esteri non sarà da meno. Essi dovranno verificare se il soggetto che hanno nominato, spesso da tempo, e con cui hanno instaurato già procedure di lavoro condivise, possa continuare a svolgere l’incarico.

In caso negativo, oltre ad aprirsi così un problema di gestione delle responsabilità contrattuali tra le parti, si prefigura anche la necessità di dover reperire, in tempi oramai stringenti, vista l’imminente stagione estiva, un nuovo rappresentante fiscale idoneo.

Ma anche in caso positivo, ossia se il rappresentante fiscale nominato è presente nell’elenco pubblico dei soggetti correttamente abilitati, probabilmente ci saranno da affrontare maggiori costi di gestione della posizione IVA italiana in quanto il rappresentante fiscale, presumibilmente, applicherà al soggetto estero una extra fee dovuta ai costi della garanzia obbligatoria.

Volendo tentare un’analisi aprioristica, l’intervento legislativo introdotto, seppur con finalità degne di consenso, nel caso del charter nautico, appare non particolarmente utile per la salvaguardia delle garanzie erariali sperata e potenzialmente pericoloso per quanto riguarda la possibile concorrenza dei Paesi limitrofi operanti nel settore.

Infatti, gli importi delle garanzie previste sono insufficienti a coprire quello che può essere il rischio reale di mancato gettito IVA legato a questo tipo di attività (una sola società armatrice in rappresentanza può generare un debito iva annuale di importo pari a 20-30 volte tanto il primo scaglione di garanzia).

Allo stesso tempo poiché, storicamente, questa attività ha visto nella legislazione tributaria (soprattutto in ambito IVA ed adempimenti connessi) un fattore di competitività tra i diversi Paesi della Ue, l’aver introdotto un maggior costo implicito nell’attività di charter con partenza dall’Italia potrebbe far propendere gli armatori esteri a scegliere porti di partenza posti in altri Stati,  con la conseguenza che si perderebbe, per genesi, l’incasso dell’IVA in Italia di tale importante comparto turistico (il porto di partenza del charter detta la titolarità Iva dello Stato in cui si trova: il charter che parte dalla Francia, a prescindere dalla destinazione, sconterà l’Iva francese).

Per ogni novità introdotta occorre, ovviamente, verificarne il reale impatto nel tempo, per cui auspico che il mercato italiano trovi una soluzione che sia di facile applicazione ed a costi sostenibili così da poter continuare ad operare in armonia con i clienti esteri che tanto amano le nostre belle coste.

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