Nuove procedure doganali per yacht e navi commerciali sottoposte a manutenzione, riparazione e refit
La spiegazione dell’intervento dell’Agenzia Dogane e Monopoli dal titolo “Procedure doganali e adempimenti operativi nautica da diporto – chiarimenti”

Contributo a cura di dott.ssa Carla Bellieni (studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni e professoressa in Maritime Customs and Tax Law and Practice presso l’Università di Genova) e prof. avv. Benedetto Santacroce (studio Santacroce & Partners)
L’intervento dell’Agenzia Dogane e Monopoli di venerdì 10 aprile scorso dal titolo “Procedure doganali e adempimenti operativi nautica da diporto – chiarimenti” non si limita a specifiche semplificazioni per alcune operazioni del settore nautico: in linea con l’obiettivo di ricostruire con precisione i principi giuridici e allineare le consuetudini operative al quadro normativo stabilito dal Codice Doganale dell’Unione (CDU), la Circolare n. 8/D/2025 dell’Agenzia delle Dogane Italiana fornisce indicazioni – per la prima volta dall’entrata in vigore della riforma doganale che ha abrogato il precedente Testo Unico Legge Doganale (TULD, DPR 43/1973) – circa la posizione interpretativa e le procedure da adottare riguardo alle principali operazioni che riguardano gli yacht, sia quelli adibiti all’uso private/pleasure, già oggetto della Circolare n. 20/D/2022, sia quelli adibiti ad attività commerciale. Relativamente a questo aspetto i chiarimenti riguardano più in generale le navi commerciali.
L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare 8/2025, fornisce così aggiornamenti e conferme operative a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 141/2024 (“Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione Europea”) relativamente a diverse importanti e frequenti operazioni che interessano il comparto marittimo.
Viene posta particolare attenzione ai regimi doganali applicabili a unità – e relativi tender – con statuto doganale non unionale, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e grandi refitting, incluse le dotazioni di bordo con statuto doganale non unionale, destinati a bordo dei mezzi oggetto di tali operazioni.
I chiarimenti risultano particolarmente interessanti per:
- Cantieri che svolgono attività di manutenzione, riparazione fino ai più invasivi interventi di refitting
- Armatori di unità da diporto da considerarsi dal punto di vista doganale non unionali
- Yacht managers delle predette unità
- Società di provveditoria e logistica che intervengono nella fornitura di dotazioni di bordo destinate agli interventi di manutenzione, riparazione o refitting
Viene confermata l’applicabilità delle precedenti linee guida fornite con i seguenti documenti interpretativi:
- Circolare 20/D (2022) – Su ammissione temporanea e perfezionamento attivo per yacht con statuto doganale non-unionale, sottoposti in Italia a lavori di manutenzione e riparazione ordinaria o di più importante refitting
- Circolare 14/D (2016) – Sulle semplificazioni applicabili ai fini della prova di esportazione di unità da diporto di nuova costruzione.
A] PRINCIPALI CONFERME E LINEE GUIDA OPERATIVE:
- Attivazione del Regime di Ammissione Temporanea
Per le unità con statuto doganale non unionale, il regime di ammissione temporanea si attiva automaticamente all’ingresso nelle acque territoriali UE (fino a 12 miglia nautiche), ai sensi dell’Art. 141(1)(d) del Regolamento Delegato (RD) 2446/2015.
➤ Non sono richieste formalità doganali, ma è consigliata una dichiarazione verbale utilizzando l’Allegato 71-01 RD (Art. 165 RD), per certificare la data di ingresso (prove alternative: dati AIS, Log Book, ecc.).
E’ utile al riguardo ricordare che – con l’abrogazione dell’art. 36 TULD – la bandiera non determina di per sé conseguenze sul regime doganale del mezzo di trasporto anche adibito a scopo commerciale.
- Riparazioni e Manutenzione in Ammissione Temporanea (Art. 204 RD)
Viene confermato che le operazioni di riparazione e manutenzione ordinaria – finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto, che non implichino più importanti lavori di trasformazione, per le quali l’unità oggetto di lavori deve essere invece vincolata al regime di perfezionamento attivo – sono consentite, senza garanzia finanziaria (richiesta normalmente nel regime di perfezionamento attivo, a meno che il cantiere non abbia qualifica di Operatore Economico Autorizzato, AEO), a condizione che:
- La struttura o le prestazioni dell’unità non siano alterate
- Non vi sia un aumento sostanziale di valore o capacità
➤ I lavori sono ammessi al regime con possibilità che l’unità oggetto di lavori sia all’ancora, in cantiere, o, si ritiene, che ormeggiati altrove.
- Dotazioni di bordo non-unionali in Regime di Transito utilizzate per attività di riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto in regime di ammissione temporanea
Le dotazioni di bordo in arrivo da Paesi terzi, immesse nel territorio unionale, vincolate al regime di transito esterno per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e riparazione devono essere sdoganate all’arrivo alla dogana di destino e con l’invio dei messaggi previsti dal sistema NCTS, come previsto dall’Art. 215 del CDU.
In alternativa, tali dotazioni possono essere consegnate a un destinatario autorizzato, anche una società di logistica. Lì verrà appurato il regime di transito con un vincolo a nuovo regime nel termine di 6 giorni, in applicazione dell’art. 115 RD. Il vincolo al regime di ammissione temporanea potrà in particolare avvenire mediante dichiarazione verbale, utilizzando l’Allegato 71-02, completato con l’attestazione di ricevuta da parte del:
- Comandante dell’unità
- Cantiere che esegue i lavori (con contabilità coerente, come da Circolare 20/D/2022)
a conferma dell’avvenuta ricezione a bordo.
Se invece si tratta di dotazioni destinati ad unità posta in perfezionamento attivo le dotazioni dovranno essere vincolate a tale regime.
- Esportazione di Unità Nuove
Le procedure della Circolare 14/D (2016) per la prova di uscita dal territorio doganale dell’UE restano confermate nei termini chiariti da questo documento interpretativo. Deve quindi trattarsi di nave nuova e di prova dell’esportazione da eseguire entro 90 giorni dalla data della dichiarazione doganale di esportazione.
- Regole separate per li yacht commerciali:
Viene precisato che:
- la Circolare 20/D (2022)si applica esclusivamente agli yacht privati/da diporto
- Per l’ammissione temporanea delle unità commerciali – quindi anche degli yacht destinati all’esercizio di attività commerciale – si applica l’ 217(b) RD.
Viene ulteriormente al riguardo precisato che:
-
- secondo l’art. 217 (b) RD i termini di appuramento differiscono da quello di 18 mesi previsto per l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto ad uso privato,
- le riparazioni sono ammesse solo se necessarie nell’ambito dell’attività commerciale
- a fine lavori, l’attività commerciale deve riprendere per mantenere la validità del regime
E’ utile al riguardo ricordare che gli yacht adibiti ad attività commerciale sono normalmente importati nel territorio unionale, pur senza modificare la loro bandiera, che di norma resta non unionale, per cui l’applicazione delle precisazioni fornite circa i regimi doganali previsti per le navi commerciali al comparto nautico risulta in concreto molto limitata.
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