Il Decreto MIT n. 30/2025 e le nuove regole per la formazione dei mediatori del diporto
L’avv. Falsetta (LCA) illustra il Decreto del MIT che ha introdotto nuovi criteri per il riconoscimento degli enti di formazione che organizzano i corsi di preparazione all’esame di abilitazione per il mediatore del diporto

Contributo a cura dell’Avv. Giacomo Falsetta*
*LCA Studio Legale
Con l’emanazione del Decreto del MIT n. 30 del 27 febbraio 2025, il legislatore ha ridefinito i criteri per il riconoscimento degli enti di formazione che organizzano i corsi preparatori all’esame di abilitazione per il mediatore del diporto, abrogando il Decreto n. 150 del 4 giugno 2024.
Quale primo elemento di novità, il Decreto n. 30/2025 ha introdotto espressamente in capo agli enti la facoltà di avvalersi di modalità di didattica a distanza (art. 1, co. 2), così garantendo una maggiore accessibilità alla formazione. In realtà, già il decreto del MIT n. 150/2024 prevedeva, all’art. 3, co. 1 let. b), che la presentazione della domanda contenesse “l’indicazione che il corso è tenuto in webinar”, ma la nuova previsione è certamente di maggiore incisività.
Una seconda novità rispetto al Decreto abrogato, introdotta all’art. 2, è rappresentata dall’attribuzione del riconoscimento di diritto quali enti idonei all’organizzazione del corso di formazione per i mediatori del diporto a (i) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, (ii) Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi (Federagenti) e (iii) Assonautica Italiana. Tali enti non devono, pertanto, presentare alcuna domanda di riconoscimento presso il MIT.
All’art. 3 sono individuati gli enti che “possono ottenere il riconoscimento” presentando domanda ai sensi del successivo articolo 4. Per quanto riguarda associazioni/federazioni nazionali di categoria della nautica da diporto e gli enti di formazione in generale, il riconoscimento è condizionato alla soddisfazione dei seguenti requisiti:
- per associazioni e federazioni: a) anzianità di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di riconoscimento; b) numero di associati, affiliati o aderenti effettivi, secondo le condizioni stabilite nello statuto, non inferiore a cinquanta persone giuridiche attive; c) disponibilità giuridica di una sede sul territorio della Repubblica italiana; d) rispetto nello statuto dei principi di democraticità della vita associativa e di pariteticità di posizione fra gli associati, gli affiliati o gli aderenti; f) (rectius, e)) struttura amministrativa caratterizzata almeno da tre dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei quali uno svolge la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003.
- per gli enti di formazione: oltre ai requisiti c) e f) previsti per associazioni e federazioni, è disposto, con un elemento di novità rispetto al Decreto n. 150/2024, che essi debbano essere di proprietà o finanziati da soggetti “indipendenti da persone fisiche o da persone giuridiche o da associazioni connesse al settore della mediazione marittima e della mediazione del diporto”.
L’attribuzione del riconoscimento ad università, istituti superiori ad ordinamento speciale e i centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni non è invece condizionata al rispetto di alcun requisito specifico.
Gli enti interessati ad ottenere il riconoscimento dovranno presentare domanda al MIT – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e le vie d’acqua interne, riportando le informazioni ed allegando i documenti attestanti il possesso dei requisiti; inoltre, dovranno essere indicati sia il responsabile didattico del corso sia un elenco dei docenti per ciascuna materia, con i relativi curricula. A tali requisiti, sostanzialmente comuni a quelli previsti dal Decreto n. 150/2024, l’art. 4 aggiunge un ulteriore onere: l’ente interessato dovrà presentare altresì il regolamento e l’organizzazione del corso, che dovrà essere conforme alla disposizione di cui all’art. 10, co. 4, del “Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto” (decreto Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2021). Tale norma detta le modalità con cui deve essere organizzato l’esame, indicando analiticamente gli argomenti che dovranno essere trattati nel corso/ai fini della prova.
Il Decreto n. 30/2025 introduce, infine, poteri di controllo più penetranti a favore del MIT rispetto alla procedura di riconoscimento stabilita nel precedente Decreto, ovvero:
- viene eliminata la possibilità per l’ente di rinnovare il riconoscimento alla scadenza (cioè, allo spirare del termine quinquennale di durata) tramite la presentazione di una semplice autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti: il “rinnovo” sarà, infatti, “soggetto a presentazione di una nuova domanda” (ciò che potrebbe indurre a ritenere che, in realtà, non vi sia alcuna possibilità di rinnovo);
- viene espressamente previsto che la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e le vie d’acqua interne eserciti “la vigilanza amministrativa sugli enti di formazione” che abbiano ottenuto il riconoscimento.
Il nuovo Decreto n. 30/2025 presenta quindi rilevanti novità, che sono state introdotte nell’ottica di una maggiore attenzione alla qualità della formazione e della professionalità degli enti che la forniscono, impartendo, coerentemente con il fine preposto, requisiti di stabilità organizzativa più stringenti ed attribuendo poteri di controllo più penetranti in favore del Ministero.
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