Si allargano le maglie dei controlli agli chef imbarcati su navi battenti bandiera estera
Intanto al tribunale di Lucca si consolida la giurisprudenza favorevole ai marittimi sulla tassazione del reddito da lavoro per comandanti imbarcati su navi battenti bandiera estera

Con una recente sentenza del 29 gennaio scorso, la n. 42/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Lucca consolida il proprio orientamento favorevole a una interpretazione dell’art. 5, comma 5, legge n. 88/2001, secondo cui, “per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali […] non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua a essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi”.
La Corte Tributaria di Lucca, da un lato, ribadisce un importante principio, già precedentemente espresso, secondo cui “La disposizione (l’art. 5, comma 5, legge n. 88/2001, ndr) non richiede che l’imbarcazione, battente bandiera estera, navighi in acque internazionali e, quindi, può ben essere anche ormeggiata per lunghi periodi in porti italiani”: può dirsi oramai consolidato, per la giurisprudenza lucchese, il principio per cui il lavoro marittimo rilevante ai fini fiscali è quello che si espleta sulla nave, a prescindere che la stessa si trovi in navigazione o in un porto italiano.
Dall’altro lato la sentenza accoglie e, quindi, consolida un’altra importante questione da sempre coltivata dagli avvocati Michael Tirrito e Jacopo Lorenzi dello studio legale Slt Yacht nei loro ricorsi, cioè quella per cui “in difetto di diversi elementi, deve ritenersi che nel computo dei 183 giorni siano inclusi anche il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi”.
Dopo l’ultimo pronunciamento si dice soddisfatto il comandante Andrea Segato di Viareggio, che registra un’altra sentenza favorevole nella vicenda che lo ha visto coinvolto con l’Agenzia delle Entrate di Lucca e che chiude tutte le pendenze che erano aperte.
Sotto altro profilo si segnala che invece l’Amministrazione finanziaria risulta aver iniziato il controllo della spettanza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 5 richiamato anche nei confronti di altre categorie di marittimi come ad esempio gli chef imbarcati su navi battenti bandiera estera.
Anche per loro, si ritiene che valgano le medesime questioni giuridiche emerse nei giudizi promossi dai comandanti. Tuttavia, spesso, le loro posizioni risultano più complesse da gestire poiché, non di rado, gli chef non dispongono di un ampio materiale probatorio della loro attività lavorativa a bordo. Tale documentazione è infatti centrale e necessaria all’interno del processo tributario per sostenere l’applicazione di una norma di vantaggio come quella sopra citata.
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