Passata in giudicato la Sentenza che riguarda il Com.te Segato
Il risultato ottenuto dalla vicenda legale del comandante Segato offrirà grande supporto a tutto il settore contribuendo a dare maggiore certezza e stabilità ai rapporti di lavoro
Si è chiuso favorevolmente ed in via definitiva il processo di appello instaurato dal Comandante Andrea Segato a seguito di una sentenza di primo grado pronunciata dalla giustizia tributaria facente riferimento a un accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Lucca che gli aveva contestato l’omessa dichiarazione dei redditi secondo la tesi che non avrebbe prestato attività, a bordo della nave, per un periodo di almeno 183 giorni come prevede la legge n.88/2001.
Un orientamento, quello della Corte di Giustizia di Lucca, che sposava il principio secondo il quale il conteggio dei 183 giorni minimi da considerare per il computo dell’imbarco sarebbero solo quelli spesi effettivamente in mare, non considerando dunque quelli spesi durante il rimessaggio a secco del super yacht o negli altri momenti per cui attività previste o comunque comprese durante il periodo di imbarco vedono il marittimo impegnato a terra.
Il comandante Segato, sostenendo che sussistessero i requisiti per beneficiare dell’esclusione dalla tassazione del reddito connesso all’attività di lavoro marittimo a bordo di una nave battente bandiera estera, era pertanto ricorso in appello affindandosi allo studio legale Stl Yachts degli avvocati Michael Tirrito e Jacopo Lorenzi; appello successivamente accolto con la sentenza n. 277/2024 del 26 febbraio 2024 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria della Toscana.
Come spiega l’avvocato Michael Tirrito nel comunicare la notizia del buon esito della pratica, l’Agenzia delle Entrate non ha impugnato la sentenza n. 277/2024, depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria della Toscana in data 26 febbraio 2024, che era entrata nel merito della documentazione probatoria prodotta dal Comandante in relazione all’annualità fiscale del 2016, attestando l’effettuazione di un’attività di lavoro a bordo dell’unità marittima per 186 giorni nell’anno, così superando la soglia di 183 giorni prevista dalla legge per beneficiare dell’esclusione da tassazione del reddito sul lavoro.
La decisione in commento, che ora è definitiva, aveva affermato tra l’altro l’importante principio per cui il lavoro marittimo non si esaurisce nella sola attività di navigazione, ma include anche, in parte, quella svolta a terra. Questo passaggio della Corte, seppure non centrale per l’esito della Sentenza, rappresenta un significativo punto di interpretazione della normativa in senso ampliamento favorevole ai lavoratori del settore.
“Un importante risultato in cui abbiamo creduto fin dall’inizio.” – affermano Michael Tirrito e Jacopo Lorenzi dello studio Slt Yacht che hanno difeso il Comandante Segato – “Pur consapevoli che ogni posizione è diversa dall’altra, è comunque innegabile che questa sentenza potrà essere di grande supporto a tutto il settore, contribuendo in misura significativa a dare maggiore certezza e stabilità ai rapporti” .
La Sentenza sarà inoltre fondamentale per la difesa all’interno del contenzioso tutt’oggi aperto presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lucca avente ad oggetto l’annualità fiscale 2017. Avendo le medesime caratteristiche in punto di fatto e di diritto non possiamo che augurarci che l’esito sia nuovamente favorevole al Comandante, magari già a partire dal primo grado, senza necessità di ricorrere nuovamente in appello.
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