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Sentenza d’appello favorevole all’esclusione della tassazione per il comandante Andrea Segato

Riconosciuta non solo la validità dei documenti presentati, ma anche quella del concetto che il lavoro marittimo si svolge sia nella navigazione che a terra

di REDAZIONE SUPER YACHT 24
29 Febbraio 2024
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Andrea Segato

E’ stato accolto, con la sentenza n. 277/2024 del 26 febbraio 2024 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria della Toscana, l’appello proposto dal Comandante Andrea Segato, in relazione alla sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esclusione dalla tassazione del reddito connesso all’attività di lavoro marittimo a bordo di una nave battente bandiera estera.

Con questa sentenza, che ribalta la sentenza di primo grado, si ritiene che la documentazione probatoria prodotta dal Comandante – a seguito della ricezione di notifica di avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi per l’anno 2016  – abbia effettivamente attestato la sua attività di lavoro marittimo oltre la fatidica soglia dei 183 giorni prevista dall’art. 5 comma 5 della Legge n. 88/2001 per beneficiare dell’esclusione da tassazione del reddito, ritenendo in particolar modo dirimente fra i documenti il c.d. log book, cioè il diario di bordo dell’Armatore. Ma anche, e soprattutto, la sentenza nel suo commento afferma l’importante principio per cui il lavoro marittimo non si esaurisce nella mera attività di navigazione.

Di particolare interesse in questo senso, anche se non dirimente per la decisione in oggetto -,  sottolinea lo Studio Legale SLT Yacht che ha seguito la pratica – è un passaggio della parte della sentenza, dove la Corte si esprime con le seguenti parole: 

“Le attività del Comandante si estendono quindi dalla più “notoria” attività di navigazione a tutto quanto altro necessario in mare o a terra. L’art. 297 del Codice della Navigazione prevede che “Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata”. 

È agevole riscontrare che quelle sopra indicate sono attività marittime che vengono poste in essere in assenza di periodi di navigazione. Sulla base di questi presupposti, l’appellante in sostanza afferma che “richiamato il ruolo e le funzioni di un comandante, risulta evidente che il medesimo può “calpestare” il suolo dello Stato italiano anche per 365 giorni l’anno se risulta, effettivamente, impiegato su un’imbarcazione straniera. Pretendere l’attività per le 8 ore giornaliere è comprensibile, come alla stessa maniera deve essere comprensibile che le restanti 16 ore al giorno il marittimo possa recarsi dove più gli aggrada” (cfr. app. p. 22).”

Soddisfazione è stata espressa dal Comandante e dagli avvocati Michael Tirrito e Jacopo Lorenzi dello studio legale per il risultato processuale raggiunto, che ha riportato giustizia dopo una sentenza di primo grado che non aveva correttamente valutato la documentazione probatoria depositata nel processo.

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Sentenza shock per i marittimi imbarcati su yacht: in primo grado si impone l’Agenzia delle Entrate

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