Sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza contro il com.te Andrea Segato
Il Giudice di appello ha accolto la richiesta di sospensione cautelare promossa in sede di impugnazione della prima sentenza sul conteggio dei giorni d’imbarco
A quattro mesi di distanza dalla ‘prima puntata’, si registrano sviluppi interessanti in merito alla vicenda relativa alla sentenza di primo grado pronunciata dalla giustizia tributaria (leggi qui) nei confronti del com.te Andrea Segato a seguito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Lucca che gli ha contestato l’omessa dichiarazione dei redditi perché (secondo la tesi) non avrebbe prestato attività, a bordo della nave, per un periodo di almeno 183 giorni come prevede la legge n.88/2001. L’accertamento era stato firmato dall’Agenzia delle Entrate di Lucca e, nonostante il diretto interessato fosse riuscito a produrre prove a suo favore, dalla vicenda era emerso come, secondo l’Agenzia delle Entrate, il conteggio dei 183 giorni minimi da considerare per il computo dell’imbarco sarebbero solo quelli spesi effettivamente in mare (Segato aveva prodotto la prova di essere stato impiegato in mare per 188 giorni).
Se così fosse il periodo di rimessaggio a secco del super yacht o altri momenti per cui attività previste, o comunque comprese, durante il periodo di imbarco vedono il marittimo impegnato a terra non sarebbero conteggiate ai fini di quanto prevede la legge n.88/2001.
Un orientamento che il diretto interessato ha contestato presentando appello contro questa sentenza e proprio nelle ultime ore si è registrata una novità importante.
“È notizia di oggi quella per cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Lucca che aveva respinto il ricorso proposto dal Comandante Andrea Segato: con l’ordinanza n. 638 del 9 ottobre 2023, in particolare, il Giudice di appello, previo riscontro della sussistenza dei requisiti per la concessione della tutela cautelare, ha accolto la richiesta di sospensione cautelare promossa in sede di impugnazione della prima sentenza” si legge in una nota inviata dal diretto interessatto a SUPER YACHT 24. La comunicazione aggiunge che, “quanto ai presupposti della tutela cautelare, occorre ricordare il fulcro della contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate di Lucca nei confronti del Comandante Andrea Segato: secondo l’Erario, con interpretazione ritenuta assolutamente non corretta, il regime di esclusione dalla base imponibile Irpef del reddito derivante dall’attività prestata a bordo di una nave battente bandiera estera spetterebbe solo nel caso in cui il marittimo ‘navighi in mare’ per più di 183 giorni l’anno. Per quanto qui interessa, quindi, da un lato, il Giudice del gravame ha, verosimilmente, ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris, cioè la parvenza di fondatezza dell’appello proposto, in quanto il Comandante Segato ha dimostrato la sua permanenza, nell’acqua, per 188 giorni nell’arco dell’anno 2016; dall’altro lato, la Corte di Giustizia Tributaria Toscana ha ritenuto sussistente anche il requisito del periculum in mora, cioè la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione di una sentenza – quella di primo grado – che risulta, in ogni caso, illegittima e concettualmente errata”.
Il prossimo 13 dicembre è in programma la prossima puntata della contesa, ovvero la discussione in appello del caso.
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