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“Le strutture dedicate alla nautica fuori dal nuovo Codice dei contratti pubblici? Così non pare…”
Secondo l’avv. Loffreda aver eliminato tutti i riferimenti alla nautica di diporto non vorrebbe dire escludere quelle strutture dal campo di applicazione della norma
Contributo a cura di avv. Giuseppe Loffreda *
* Legal4Transport
Le strutture dedicate alla nautica da diporto sono fuori dal campo di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici? Così non pare da una attenta lettura del testo e della relazione di accompagnamento.
- La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha predisposto la bozza dello “Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”. Ha quindi trasmesso tale bozza al neocostituito Governo Meloni affinché il nuovo Codice fosse approvato il prima possibile, nel quadro delle riforme “abilitanti” previste dal PNRR.
- Il 16 dicembre 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del nuovo Codice degli appalti (suddiviso in cinque libri per un totale di 230 articoli), trasmettendolo sia alla Camera dei deputati che al Senato.
- Tutto rientrerebbe nei tempi previsti nel PNRR che, relativamente all’obiettivo dichiarato di semplificare le norme in materia di appalti pubblici e concessioni, ha previsto la pubblicazione di uno o più decreti legislativi da adottare nei 9 mesi successivi all’approvazione della legge delega. Considerato che la Legge delega n. 78/2022 è di giugno 2022, il Governo avrebbe tempo fino al 31 marzo 2023.
- Venendo alle strutture dedicate alla nautica da diporto, il codice attuale, all’art. 183, prevede che “Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti”.
- Lo “Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici”, predisposto dal Consiglio di Stato e approvato dal Governo, modifica e sostituisce l’art. 183 (intitolato “Finanza di progetto”) con l’art. 193 (intitolato “Procedura di affidamento”).
- Come si legge nella relazione di commento all’art. 193 del nuovo Codice, “Per quanto riguarda lo strumento della finanza di progetto, la relativa disciplina è stata innanzitutto più correttamente collocata in seno alla Parte II del Libro IV, dedicata ai contratti di concessioni (trattandosi di una particolare modalità di finanziamento delle concessioni). Più nello specifico, la nuova disciplina, come emerge ictu oculi dalla drastica riduzione dei commi, è stata semplificata in modo rilevante. In particolare: 1) sono stati eliminati tutti i riferimenti alla nautica di diporto…”. Nel primo comma, primo periodo, dell’art. 193 si legge, infatti, semplicemente che “Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”.
- La domanda a questo punto è: le strutture dedicate alla nautica da diporto sono uscite dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, come riformato in attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78?
- A ben vedere, e contrariamente a quanto poteva sembrare da una preliminare sommaria analisi del testo, la risposta dovrebbe essere negativa, e si troverebbe sempre nella relazione all’art. 193 contenuta nello Schema definitivo del nuovo Codice (qui allegata), dove ad un certo punto si legge che “Le proposte di cui all’articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato”, quindi, evidentemente, anche quelli che abbiano ad oggetto la realizzazione in concessione di lavori per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Nulla lo esclude.
- Aver eliminato tutti i riferimenti alla nautica di diporto, come fatto nel nuovo art 193 sulla finanza di progetto, non vorrebbe quindi dire escludere le strutture dedicate alla nautica da diporto dal campo di applicazione della norma – e del nuovo Codice – ma solo semplificare e ampliarne il campo di applicazione a tutti i contratti di partenariato pubblico privato, qualunque sia la struttura da realizzare in PPP, anche i porti turistici.
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