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TRANSPORT LEGAL

Le sanzioni dell’Ue contro la Russia nel settore dello yachting

L’avv. Gianfranco Puopolo sottolinea che i cantieri italiani dovranno adeguarsi alle disposizioni dell’UE con il rischio di ridurre sia la costruzione che la vendita di imbarcazioni

di avv. Gianfranco Puopolo
5 Maggio 2022
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Gianfranco Puopolo

Contributo a cura di Gianfranco Puopolo *

* Avvocato, Founder PG Legal

3, Via Sant’Andrea – 20121 Milan, Italy

 

  1. INTRODUZIONE

Sia il Regolamento (UE) n. 269/2014 che il Regolamento (UE) n. 833/2014, emanati successivamente all’annessione illegale della Crimea da parte della Russia, hanno introdotto alcune sanzioni contro persone fisiche e giuridiche russe. Tali sanzioni sono state prolungate fino ad oggi. Inoltre, altri regolamenti europei, emanati recentemente dopo l’invasione dell’Ucraina, hanno modificato i due regolamenti sopra menzionati (i.e., il Regolamento (UE) n. 269/2014 e il Regolamento (UE) n. 833/2014).

  1. SANZIONI INDIVIDUALI

Il Regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato dai successivi regolamenti, include una lista di persone fisiche e giuridiche, che sono sanzionate perché hanno sostenuto o realizzato azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Tale lista comprende, inter alia, i seguenti soggetti:

  • politici, propagandisti, membri delle forze armate sia russe che bielorusse (compresi Putin e Lavorv);
  • oligarchi russi (tra cui Roman Abramovich e German Khan);
  • tutti i membri della Duma di Stato russa che hanno votato a favore del riconoscimento della Repubblica Popolare di Donetsk e della Repubblica Popolare di Luhansk;
  • Persone giuridiche russe (quali banche).

La lista completa dei soggetti sanzionati è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0269-20220414&from=EN

A tutte le persone fisiche o giuridiche incluse nella lista vengono applicate le seguenti sanzioni:

1) Congelamento dei beni. Sono infatti congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati, inclusi nella suddetta lista (articolo 2(1) del Regolamento (UE) n. 269/2014, come successivamente modificato).

2) E’ vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati, inclusi nella suddetta lista (articolo 2(2) del Regolamento (UE) n. 269/2014, come successivamente modificato).

3) Divieti di viaggio. Al riguardo, ad ogni persona fisica o giuridica sanzionata e/o a essa associata è vietato entrare o transitare nel territorio dell’UE via terra, via aria o via mare (articolo 1(1) della Decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014). A tal proposito, si segnala che ai sensi dell’art. 3 quinquies del Regolamento (UE) n. 833/2014, come successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio del 28 febbraio 2022, è vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione.

Alla luce di quanto sopra, qualsiasi soggetto sanzionato, incluso nella lista, non può vendere, comprare e/o noleggiare yacht e non può transitare nel territorio dell’UE a bordo del suo yacht o noleggiare uno yacht in uno degli Stati membri dell’UE. Inoltre, tutti i beni appartenenti a tali soggetti, compresi gli yacht, saranno soggetti a sequestro, in base alle relative leggi nazionali degli Stati membri dell’UE.

 

  1. SANZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLO YACHTING

Il Regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2022/328 del 25 febbraio 2022, dal Regolamento (UE) 2022/394 del 9 marzo 2022 e dal Regolamento (UE) 2022/428 del 15 marzo 2022, prevede alcune sanzioni che riguardano il settore dello yachting. In particolare:

  • Beni e tecnologie a duplice uso (e., beni che, pur essendo principalmente utilizzati per scopi civili, possono essere adoperati nella fabbricazione e sviluppo di diverse tipologie di armamenti). Tali beni sono elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed il materiale navale è indicato nella Parte X – Categoria 8.
  • Beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell’Allegato XVI del Regolamento (UE) n. 833/2014, come successivamente modificato, in cui vengono indicate, inter alia, le navi;
  • Beni di lusso di cui all’Allegato XVIII del Regolamento (UE) n. 833/2014, come successivamente modificato, compresi, inter alia, imbarcazioni e navi da diporto, navi da crociera e altre navi per il trasporto di persone e di merci, di importo superiore a 50.000,00 euro.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 833/2014, come successivamente modificato:

  1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.
  2. È inoltre vietato:
  3. a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni e tecnologie e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
  4. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali beni e tecnologie per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.

Si precisa che tali disposizioni possono essere derogate e, quindi, autorizzate dalle autorità competenti qualora tali beni e tecnologie siano destinati all’uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner (articolo 2(4)(f), del Regolamento n. 833/2014, come successivamente modificato) e qualora siano dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022 (articolo 2(5) del Regolamento n. 833/2014, come successivamente modificato).

Ai sensi dell’articolo 3 septies del Regolamento (UE) n. 833/2014, come successivamente modificato:

  1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, per un uso in Russia o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.
  2. È vietato:
  3. a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni e tecnologie e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Russia o per un uso in Russia.
  4. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni e tecnologie per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

Ai sensi dell’articolo 3 nonies del Regolamento (UE) n. 833/2014, come successivamente modificato:

  1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni di lusso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.

Secondo l’articolo 3 sexies bis del Regolamento (UE) n. 833/2014, come successivamente modificato:

  1. È vietato dare accesso dopo il 16 aprile 2022 ai porti nel territorio dell’Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia (ai fini dell’attuazione delle modifiche, è stata emanata la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera del 15 aprile 2022). Tutte le navi registrate sotto la bandiera della Russia, attualmente ormeggiate nei porti italiani, devono lasciare immediatamente il porto.
  2. Si applica anche alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.

Secondo le linee guida della Commissione europea, le navi russe, che sono attualmente ormeggiate nei porti italiani, saranno autorizzate a rimanere nel porto fino al completamento delle loro attività commerciali e dovranno lasciare il porto non appena tali attività verranno concluse.

Oltre alle disposizioni specifiche di cui sopra, vi sono altre sanzioni riguardanti le transazioni con persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Russia. In particolare:

  1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XIX del Regolamento (UE) n. 833/2014 (i.e., entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50% o entità, ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali) o una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisce per loro conto o sotto la loro direzione. Tale divieto può essere derogato per i contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 fino al 15 maggio 2022. (articolo 5 bis bis del Regolamento (UE) n. 833/2014, come successivamente modificato).
  2. E’ stato vietato, a partire dal 12 marzo 2022, fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT), utilizzati per scambiare dati finanziari, a sette banche russe (elencate nell’allegato XIV del Regolamento (UE) n. 833/2014, i.e., Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), VTB BANK) o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da tali banche. In breve, è vietato effettuare e ricevere pagamenti tramite tali banche.

Considerando le sanzioni economiche di cui sopra, è bene notare che sorgeranno ulteriori problemi in termini di pagamenti relativi ai membri dell’equipaggio da parte degli armatori russi.

Alla luce delle disposizioni di cui sopra, con riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, sono vietate le seguenti attività:

  • Costruzione e vendita di yacht;
  • Servizi di intermediazione (brokeraggio) relativi agli yacht;
  • Assistenza finanziaria, come il leasing finanziario per yacht.

Tuttavia, non è chiaro se i regolamenti di cui sopra includono un divieto riguardante il noleggio di yacht da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia. E’, senza dubbio, prevedibile che i charter yacht e le relative società appartenenti a russi verranno facilmente colpite da tali sanzioni. Inoltre, i soggetti sanzionati, indicati nella lista di cui sopra, saranno costretti a navigare e a noleggiare yacht solo al di fuori del Mediterraneo.

  1. CONCLUSIONE

Considerando la vastità e la diversità delle sanzioni adottate contro la Russia, va sottolineato che tali sanzioni avranno un grande impatto non solo sull’economia russa, ma anche su quella globale, danneggiando diversi settori, tra cui quello dello yachting. Infatti, i cantieri italiani dovranno adeguarsi alle disposizioni dell’UE con il rischio di ridurre sia la costruzione che la vendita di imbarcazioni. Inoltre, l’efficacia di tali sanzioni è anche garantita dalla cooperazione tra l’Unione ed altri stati partner, come gli Stati Uniti d’America, per far sì che tali sanzioni vengano applicate ed implementate nel migliore dei modi.

In tale contesto, di non minore rilevanza appare l’impatto delle sanzioni sul piano pratico e cioè sulla loro attuazione che, come noto, in Italia è già avvenuto con provvedimenti emanati, tra l’altro, ai sensi del Decreto Legislativo 209/2007 (a suo tempo emesso per arginare i rischi connessi al finanziamento del terrorismo) e che non sono stati scevri da critiche sul piano giuridico sia da un punto di vista interpretativo che di praticabilità della relativa attuazione in considerazione dei non pochi problemi derivanti soprattutto dagli ingenti costi di mantenimento dovuti al fermo forzato delle navi e delle lussuose ville degli oligarchi russi sparsi in Italia. Per questo, è all’attenzione del governo un aggiornamento della normativa che attua in Italia le sanzioni disposte dall’UE atteso che tutti questi costi, fino alla revoca delle sanzioni (se mai ci sarà), siano a carico dello Stato.

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