L’avv. Loffreda e i costi elevati per i super yacht congelati: “Possibile demolirli”
Secondo l’esperto marittimista dello studio Legal4Transport non serve un decreto ad hoc ma applicare estensivamente le leggi già esistenti
L’avvocato Giuseppe Loffreda, esperto legale marittimista al vertice dello studio Legal4Transport, è tornato sul tema dei super yacht e dei beni di lusso ‘congelati’ agli oligarchi per spiegare in un’intervista con l’agenzia di stampa Adnkronos che una soluzione ai costi troppo elevati da sostenere per la loro manutenzione già esisterebbe e non servirebbero dunque ulteriori interventi normativi. Nei prossimi giorni invece, mentre l’Europa è al lavoro su un sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, il Governo valuterà un investimento di 10 milioni proprio per fronteggiare questi costi di gestione tramite un aggiornamento del decreto legislativo 109/2007 (quest’ultima è la legge che attua nel nostro Paese le sanzioni disposte dall’Unione Europea).
“Discutere di modifiche legislative al d.lgs 109 del 2007 ha poco senso: nell’articolo 12 è già previsto tutto e tra l’altro il diritto di ritenzione dei beni è sancito dal Codice civile, articolo 2.756” ha spiegato Loffreda. “Nel quadro attuale una soluzione possibile per limitare i danni potrebbe essere quella di mandare gli yacht in demolizione. Se fatto subito, interromperebbe il processo di deterioramento e il rilevante dispendio di denaro per la loro conservazione e manutenzione di cui si stanno facendo carico l’Agenzia del Demanio e i bilanci dello Stato”.
Secondo l’avvocato dello studio Legal4Transport venderli o darli in charter sembrano “soluzioni irrealizzabili; chi si comprerebbe yacht di quel tipo, super customizzati e per di più di proprietà di un oligarca russo soggetto a misure di congelamento che scaturiscono da provvedimenti dell’Ue volti a prevenire, contrastare e reprimere l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale? Nessuno. Non hanno praticamente mercato”.
Scettico, l’avvocato, anche sulla soluzione del charter che gli sembra impraticabile: “Con quale spirito rilassato un cliente spenderebbe centinaia di migliaia o milioni di dollari a settimana per trascorrere una vacanza sullo yacht di un oligarca che sa che stai dormendo nella sua cabina? Non sono ipotesi realistiche. Sono yacht invendibili e non noleggiabili, a mio parere”.
Non perseguibile a questo punto anche un ordine di espulsione dalle nostre marine e acque territoriali perché attualmente sono “senza bandiera (sarebbero stati cancellati dai registri di iscrizione, Cayman Island o Grenadine) e senza idoneo equipaggio a bordo”. Secondo Loffreda “invece di sottoporre gli yacht a misure di congelamento, avremmo forse potuto fin dall’inizio emettere un ordine di espulsione, ordinare ai comandanti di mollare gli ormeggi e portare i super yacht fuori dai marina italiani, in analogia con quanto è poi stato fatto per le navi commerciali ‘battenti bandiera russa’, a cui è stato ordinato di lasciare i porti e le acque territoriali dell’Ue con divieto di farvi ritorno”.
A questo punto, secondo l’avvocato marittimista la soluzione migliore potrebbe essere quella di “mandarli a demolizione per essere riciclati, anche provando a venderli al cantiere demolitore”. Con demolizione e riciclaggio che “andrebbero fatti subito perché questi yacht, e le navi in generale, se non utilizzati giorno per giorno si deteriorano e perdono valore. Un super yacht è ben altra cosa rispetto a una villa sul lago di Como”.
Se una nave da diporto come quelle oggetto di congelamento venisse ceduta e smaltita in un cantiere specializzato (l’unico italiano che figura nell’elenco europeo è San Giorgio del Porto a Genova) “il ricavato della demolizione, al netto delle spese sostenute fino a quel momento dall’Agenzia del Demanio, verrebbe quindi depositato su un conto corrente vincolato in attesa della eventuale revoca dei provvedimenti di congelamento, a norma dell’articolo 12 del Dlgs 109/2007”. Dunque potrebbero non servire interventi legislativi per risolvere la questione degli extra costi per il mantenimento di questi beni di lusso galleggianti: “Basterebbe applicare estensivamente l’articolo 12, punto 17, del citato Decreto legislativo 109”.
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