Il fondamento giuridico per cui l’Italia ha sequestrato due superyacht russi
L’avv. Vergani (Bonelli Erede) spiega quae norma sia stata applicata dall’Italia per congelare le imbarcazioni ormeggiate a Imperia e di prorpietà di esponenti vicini a Vladimir Putin
Contributo a cura di avv. Enrico Vergani *
* partner e leader del Focus team shipping and transport di BonelliErede
La recente azione da parte di Unione Europea, Stati Uniti e alcuni Paesi di interesse prominente (due per tutti: UK e Giappone) nel settore dello shipping e dei servizi dedicati al mercato delle merci viaggianti, dei passeggeri e dello yachting necessitano qualche riflessione e chiarimento sia sulla portata delle sanzioni e degli istituti giuridici di riferimento che per quelli che potranno essere i prossimi sviluppi.
Le confische degli yacht e dei altri beni di cittadini russi localizzati in Italia. E’ di gran lunga la notizia che ha trovato maggiore spazio sugli organi di informazione, con toni accesi e diversi, dall’irrisione non scevra da una qualche punta di revenge, allo sdegno di chi vede in tali misure la violazione del “terribile diritto” (la proprietà privata, in un dotto scritto del Prof. Stefano Rodotà) in assenza delle garanzie di legge.
In realtà la legge, o meglio, il Regolamento dell’Unione Europea c’è da quasi otto anni. Ai sensi dell’art. 2 del Reg. 269/2014, infatti, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona fisica o qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essa associati elencati nell’allegato 1 del Regolamento. Per l’art. 17, il Regolamento si applica nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo, anche a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione. In Italia l’iniziativa è del Comitato di sicurezza finanziaria che si avvale dei corpi di polizia territorialmente competenti.
La rilevanza del fenomeno è dipesa, essenzialmente, oltre che dalla natura e particolare valore dei beni appesi, dall’ampliamento dell’elenco dei soggetti (le cd. SDN Special Designated Nationals) oggetto di tali sanzioni e dalla particolare virulenza e prontezza con cui si è dato corso alle operazioni.
Resta ora da determinare – altra domanda molto “giornalistica” – su chi graverà l’onere di custodia dei beni appresi. La competenza è dell’Agenzia del Demanio, con diritto di recupero nei confronti dell’armatore in caso di cessazione della misura di congelamento (sul punto, si veda il DLgs. 109/2007). Indicazioni maggiormente dettagliate dovrebbero essere contenute nei singoli provvedimenti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
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