Pesto Sea Group soccombe contro il Comune di Portofino sugli approdi dei superyacht
Secondo i giudici del Tar della Liguria I porti turistici sono un servizio di interesse generale e i Comuni possono gestirli in proprio
La decisione di fine 2012 del Comune di Portofino di auto-affidarsi la concessione demaniale marittima degli specchi acquei, delle aree e dei beni costituenti l’approdo turistico portofinese è legittima. Lo ha stabilito un’articolata sentenza con cui il Tar della Liguria, riprendendo analoghe argomentazioni espresse in una pronuncia di un paio di mesi fa relativa ai medesimi atti e rincarando con il rigetto (o l’inammissibilità) di specifici motivi aggiunti, ha rigettato un ricorso della società genovese Pesto Sea Group.
“La gestione di un porto turistico – hanno scritto i giudici – è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale (…), giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico”.
Pertanto sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo “è pacifico che attualmente non sussiste alcun obbligo degli enti locali di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici di rilevanza economica, potendo senz’altro optare per la gestione in via diretta”. Che, secondo il Tar, non deve neppure essere motivata dal Comune né assoggettata a valutazione comparativa.
Vana anche l’impugnazione da parte di Pesto di alcuni atti adottati dal Comune a valle dell’autoconcessione del porticciolo, fra cui l’acquisizione dal precedente concessionario (Portofino Servizi Turistici) del diritto a utilizzare per sei mesi il piano di sicurezza dell’impianto portuale, il parallelo affidamento anch’esso semestrale a un manager della precedente concessionario (Giovanni Linari di Portofino Servizi Turistici) del ruolo di port facility security officer (dopodiché, previa adeguata e certificata formazione, di tale funzione è stata investita una dipendente comunale) e l’incarico a Rina Consulting di elaborare il piano di sicurezza dell’impianto portuale (port facility security plan) e il documento di valutazione della sicurezza (port facility security assesment).
Corretta per il Tar, infine, la decisione di ricorrere per le funzioni più pregnanti (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, etc.) a personale alle proprie dirette dipendenze o impiegato tramite contratti di somministrazione di lavoro, così come quella di affidare a soggetti terzi (Rina Consulting appunto, ma anche la società in house Portofino Mare) “talune prestazioni specialistiche o ausiliarie, alle quali non poteva fare fronte con la propria organizzazione”.
Pesto Sea Group è stata assistita dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Bergamino (Deloitte Legal) e il Comune di Portofino dagli avvocati Giuseppe Pericu e Daniela Adamo (Bettini Formigaro Pericu studio legale).
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPER YACHT 24